È stata pubblicata la Relazione sull’Attività di vigilanza svolta dall’Osservatorio Nazionale sull’equo compenso relativa all’anno 2024. L’Osservatorio, istituito ai sensi della Legge sull’Equo compenso (Legge 49/2023) al fine di vigilare sull’osservanza delle sue disposizioni, si è insediato lo scorso aprile.
Nello specifico, dalla Relazione emergono le seguenti risultanze maggiormente significative:
- Attività Osservatorio – La prima fase di attività si è concentrata in primo luogo su aspetti organizzativi, attraverso uno scambio informativo tra i componenti dell’Osservatorio medesimo, anche al fine di inquadrare l’attività dell’Osservatorio quale foro istituzionale. Lo scambio informativo si è concentrato in maniera prioritaria in relazione all’adozione di modelli standard di convenzione adottati da parte delle imprese interessate dall’applicazione della legge, di disposizioni deontologiche volte a sanzionare le violazioni della disciplina, nonché a dati statistici relativi ai procedimenti disciplinari instaurati ovvero al contenzioso avviato dai Consigli nazionali in sede giudiziaria.
- Modelli standard convenzione – Non vi è stato ancora modo di adottare modelli standard di convenzione, ad eccezione di alcuni casi specifici, tra cui la convenzione sottoscritta dal Consiglio nazionale del notariato in ambito bancario per disciplinare il settore delle surroghe.
- Codice deontologico – Quanto alle opportune modifiche a ciascun codice deontologico – al fine di recepire le innovazioni normative della Legge sull’equo compenso – la quasi totalità dei componenti ha comunicato dia ver alternativamente già apportate le opportune modifiche ovvero di aver avviato l’iter per l’implementazione delle necessarie modificazioni.
- Procedimenti disciplinari e Contenzioso – Con riferimento ai fenomeni sanzionatori o di emergenza del contenzioso, il solo Consiglio nazionale degli ingegneri ha comunicato l’avvenuta instaurazione di procedimenti disciplinari, conclusi in parte anche con l’irrogazione di sanzioni.
- Risposte partecipanti – La Relazione fornisce altresì una sintesi delle risposte pervenute da parte di ciascuno dei soggetti rappresentati in seno all’Osservatorio, in relazione all’attuazione dell’equo compenso nell’ambito dei profili summenzionati, quali il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, i Consigli nazionali di geologi, ingegneri e geometri.
- Applicabilità gare pubbliche – L’Osservatorio, in sede di programmazione dei lavori per il 2025 ha convenuto sullo svolgimento di approfondimenti sul tema dell’applicabilità della legge sull’equo compenso alle gare pubbliche, sul cui punto è emersa l’esistenza di indirizzi interpretativi diversi, in particolare in seno alla giurisprudenza amministrativa. L’Osservatorio procederà quindi allo svolgimento di un ciclo di audizioni di docenti ed esperti nell’ambito di un’indagine a carattere conoscitivo come priorità dei propri lavori del 2025.
Il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge sull’equo compenso. In occasione della revisione del Codice Deontologico, il Consiglio Nazionale ha ritenuto conferenti le disposizioni già contenute nell’articolato proposto che si riportano di seguito: “Articolo 23 – Compenso professionale – Nella fase iniziale del rapporto professionale, la psicologa e lo
psicologo pattuiscono quanto attiene al compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell’attività professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; Articolo 28 – Commistioni tra ruolo professionale e vita privata — …omissis… Alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per loro indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. …omissis…; Articolo 30 – Proporzionalità tra intervento e compenso – Nell’esercizio della loro professione alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali”.
Dalla ricognizione effettuata presso i Consigli degli Ordini territoriali non risultano instaurati procedimenti disciplinari in materia di equo compenso. Con l’occasione il Consiglio nazionale ha evidenziato la necessità e l’urgenza di procedere alla revisione dei parametri di cui al decreto del Ministro della Salute 19 luglio 2016, n. 165; a tal fine, è stato trasmesso quanto è già stato posto all’attenzione del Ministero della Salute. Nelle more, il Consiglio nazionale ha attivato accordi ad hoc per l’aggiornamento e l’adeguamento dei compensi dei professionisti con il Ministero della Giustizia (Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità) e con l’INAIL e la Guardia di Finanza.